Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri che sia effettuata
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Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal decimo
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Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.
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A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta, o che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'art. 13 per essere incorsi in
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sia di regola superiore a 800, nè inferiore a 100 iscritti.
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Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve
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, con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola provincia.
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per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, è punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la
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l'assegnazione sia effettuata secondo l'ordine alfabetico delle liste elettorali.
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Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella circoscrizione di uno o più comuni avvenga prima che sia esaurita la procedura di
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militari morti in guerra per i quali le competenti autorità abbiano comunicato il decesso, ancorchè non sia pervenuto al comune di residenza il
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Per la prima attuazione della presente legge, nei comuni la cui Amministrazione non sia stata ricostituita su basi elettive entro il termine previsto
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non vi sia reclamo; 3) decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.
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La domanda è sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non sappia o non sia in grado di sottoscriverla per fisico impedimento, può fare la
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; e) la professione o il mestiere; f) l'abitazione e, quando l'elettore sia iscritto nelle liste a termini dell'art. 10, anche il comune di residenza.
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inviare notizia della sentenza o del provvedimento al comune di residenza dell'interessato o, ove il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di